PRESENTAZIONE
Tra le imposte indirette che affollano l’ordinamento tributario italiano, l’imposta di successione e donazione è stata sempre circondata da reazioni contrastanti: da un lato è stata considerata particolarmente odiosa, assoggettando a tassazione trasferimenti di beni e ricchezze, molto spesso nell’ambito della famiglia, nel momento doloroso della dipartita del proprio congiunto (basti pensare la nota definizione di Luigi Einaudi “imposta sul morto”), dall’altro lato, ritenuta ineliminabile in quanto forma di prelievo patrimoniale straordinario idonea a realizzare in modo efficace la redistribuzione della ricchezza.
Per assecondare diffusi sentimenti di avversione a tale modello impositivo, alimentati dalla polemica politica, la legge 383 del 18 ottobre 2001 ne dispose la soppressione, lasciando all’imposta di registro il compito di tassare i trasferimenti di immobili e diritti reali immobiliari a titolo gratuito a favore di soggetti diversi dai parenti in linea retta o dal coniuge. Per i trasferimenti gratuiti di beni diversi veniva, invece, mantenuta l’imposta di registro con aliquote variabili in funzione del rapporto di parentela tra donante e donatario.
A distanza di qualche anno, con il D.L. 262 del 3 ottobre 2006, l’imposta di successione e donazione è stata ripristinata, sia pure con diverse modifiche rispetto al Testo Unico originario approvato con il Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.
Il lavoro di Domenico Montemurno ha il pregio di riassumere e coordinare le varie disposizioni normative che si sono susseguite negli ultimi venti anni, rappresentando un utile strumento di consultazione per quanti devono confrontarsi con la legislazione in materia.
L’autore, avvalendosi della lunga esperienza maturata nell’amministrazione finanziaria, ha ridisegnato i percorsi della legislazione, con accurati commenti riportati a margine di ogni singolo articolo del Testo Unico. Completa il lavoro, un corredo ricco e ragionato di Risoluzioni Ministeriali e Circolari esplicative, di pronunce giurisprudenziali (a partire da quelle della Cassazione), e di tabelle.
La facile lettura del testo consente a chiunque si misuri con i Suoi contenuti una migliore comprensione di una materia particolarmente complessa e disorganica e un più agevole assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e dei loro consulenti.
Antonio Uricchio
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Professore Ordinario Diritto Tributario
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LA TASSAZIONE DEGLI ATTI DI REDISTRIBUZIONE DI AREE DOPO IL 1 GENNAIO 2014
La Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, emanata dall’Agenzia delle Entrate per impartire istruzione agli uffici a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, introdotte dall’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dal decreto legge 12 settembre 2013 n.104 convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128, occupandosi delle disposizioni agevolative non più vigenti dal 1 gennaio 2014, a proposito dei trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui alla legge 27 gennaio 1997 n. 10, espressamente riporta: “per tali trasferimenti si applica il regime di favore ( imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) previsto dal citato art. 32 del DPR n. 601 del 1973. Dal 1° gennaio 2014, tali previsioni agevolative non trovano applicazione in relazione agli atti riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR”.
Per meglio comprendere la portata della disposizione è opportuno ripercorrere le tappe normative, giurisprudenziali e di prassi che hanno avuto per oggetto il trattamento fiscale dei cosiddetti “atti di redistribuzione di aree” sin dalla formulazione della citata legge n. 10/1977 meglio nota come legge Bucalossi.
In particolare l’art. 20 comma 1 di tale legge prevede che “ Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32 secondo comma del DPR 29 settembre 1973 n. 601” ovvero l’imposta fissa di registro e l’esenzione dall’imposta catastale e ipotecaria.
Come ben riportato in uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato[1] per “ convenzioni” si intendono sia “ quelle già disciplinate dagli artt. 7 ed 8 della legge stessa, in materia di interventi di edilizia abitativa convenzionata ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia le convenzioni che - pur assumendo nella prassi negoziale varie colorazioni e contenuti - sono finalizzate a dare la migliore attuazione possibile agli strumenti urbanistici”. Conseguentemente può accadere che i lottizzanti si impegnino ad effettuare direttamente le opere di urbanizzazione, dopo aver ceduto gratuitamente al Comune alcune aree destinate a verde pubblico o parcheggi o servizi. In tali casi si verifica che alcuni lottizzanti subiscono una falcidia dei loro lotti per le destinazioni di uso comune ed altri invece si ritrovano con l’intera superficie di proprietà a disposizione per l’edificazione. E’ evidente che per recuperare tali squilibri si rendano necessari interventi correttivi comunemente individuati come “ redistribuzione di aree” posti in essere con atti pubblici soggetti a registrazione e che costituiscono così oggetto delle presenti considerazioni.
In proposito l’Amministrazione Finanziaria si è più volte espressa sul relativo trattamento fiscale degli atti che qui interessano, fornendo via via interpretazioni sempre più estensive. Infatti in un primo intervento[2] veniva limitata l’agevolazione prevista dal citato art. 32 del D.P.R. 601/73 ai soli atti posti in essere tra comproprietari riuniti in consorzi. Infatti veniva condiviso l’avviso di un Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari che, su istanza di alcuni consorzi di urbanizzazione, aveva proposto il quesito alla Direzione Centrale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, circa l’applicabilità dell’agevolazione, considerato che “ la costituzione del consorzio, e' prevista come unica alternativa all'intervento coattivo della pubblica autorità. Qualora, infatti, i proprietari non provvedano all'edificazione, da soli o riuniti in consorzio, il Comune procederà alla espropriazione delle aree giusta il disposto del VI comma dell'art. 13 della ricordata legge n. 10.”
Tuttavia veniva precisato che l’imposta fissa di registro si rendeva applicabile solo in assenza dei requisiti soggettivi per l’imposizione IVA e sempre che venivano rispettate le quote assegnate con quelle di diritto dei singoli consorziati.
Tale interpretazione veniva confermata anche con un successivo provvedimento[3], anche se gli atti di cui trattasi venivano definiti quali reciproci atti di permuta tra i consorziati, dando così una valenza di natura patrimoniale agli stessi e non di semplici atti di redistribuzione di aree. Anche in questo caso, tuttavia, si riteneva dovuta l’imposta fissa di registro in assenza dei requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA e sempre che vi fosse corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto.
Di recente una nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate[4] riteneva che non fosse necessaria l’esistenza di consorzi per usufruire del trattamento di favore, accogliendo una serie di osservazioni da parte degli operatori interessati.
In particolare veniva condiviso che, per effetto della specifica locuzione riportata nell’art. 13 comma 6 della legge della legge 27 gennaio 1977 n. 10, ove si prevede che “qualora nei tempi indicati nei programmi di attuazione gli aventi titoli non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865”, si può dedurre che, per impedire l’azione espropriativa del comune, “sarebbe sufficiente che i soggetti che partecipano alla lottizzazione producano, anche singolarmente, istanza per ottenere il permesso di costruire,” non essendo così necessaria la costituzione di un consorzio.
Ma di particolare significato per quello che più innanzi verrà riportato è la considerazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione al fatto che, nel caso sottoposto all’esame della stessa, “i trasferimenti sono effettuati senza intenti speculativi e sono inscindibilmente connessi con la convenzione di lottizzazione in relazione alla quale sono intesi a favorire la trasformazione urbanistica dei beni senza provocare squilibri patrimoniali”
Sostanzialmente dello stesso tenore è una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia[5], in quanto, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Bergamo, afferma che “ Il fatto che i proprietari lottizzanti abbiano "anticipato" la possibile lottizzazione obbligatoria realizzando esattamente gli scopi (anche pubblicistici) sottesi alla normativa, non può essere penalizzante dal punto di vista tributario, come accadrebbe in via del tutto irragionevole applicando una norma che "punisse" la “virtuosa” iniziativa privata, lasciando "privilegiata” l'ipotesi in cui i privati dovessero essere costretti alla lottizzazione obbligatoria.”
Del resto, sempre secondo la stessa Commissione, il fatto che tra i primi firmatari della convenzione ci fosse lo stesso Comune interessato porta a ritenere che gli accordi stipulati comportano la realizzazione di vincoli e obiettivi finalizzati ad una corretta pianificazione urbanistica, nello spirito della legge n.10/1977, con la conseguenza che si possa ritenere applicabile il trattamento previsto dall’art. 32 del D.P.R. 601/73.
Con il quarto comma dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 come modificato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 47 del 28 marzo 2014 viene previsto che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3 , ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”
Tralasciando le deroghe riportate nella seconda parte del comma sopra indicato va quindi considerato che, a partire dal 1 gennaio 2014, sono soppresse tutte le agevolazioni relative agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso come previsti dai commi 1 e 2 della stessa disposizione normativa.
In sostanza si tratta degli “ Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”, per i quali, se in passato vigevano particolari agevolazioni, sia per riduzioni di aliquote che per esenzioni o per applicazione dell’imposta in misura fissa, ora tali regimi di favore non sono più applicabili.
Tuttavia va sempre verificato che sussistano i predetti requisiti:
a) atti traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali immobiliari;
b) a titolo oneroso.
c) provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi.
Alla luce delle su esposte considerazioni gli atti di redistribuzioni di aree tra lottizzanti, sia riuniti in consorzio che singolarmente dovrebbero seguire il seguente trattamento fiscale.
Fermo restando che le cessioni gratuite a favore del Comune non rientrano nella previsione dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 bensì nell’art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 che disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendone il non assoggettamento ad imposta, gli atti di “sistemazione” tra colottizzanti, se si aderisse alla tesi che costituiscono reciproche permute non possono sottrarsi al trattamento del novellato art. 1 della citata Tariffa e quindi non rientrerebbero più nell’agevolazione di cui al citato art. 32 del D.P.R. 601/73.
Ove, però, dovesse prevalere la considerazione che sono “ effettuati senza intenti speculativi e sono inscindibilmente connessi con la convenzione di lottizzazione “ al solo scopo di ripristinare la lesione superficiaria tra gli stessi, perdendo il carattere della onerosità, si ritiene che possa permanere l’agevolazione dell’imposta fissa di registro e dell’esenzione dall’imposta ipotecaria ed catastale, sempre che sia rispettata la proporzione tra quote di fatto e quote di diritto e che non sussistano i requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA.
Diversamente argomentando, non troverebbe giustificazione l’inciso riportato nella citata circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 “in relazione agli atti riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR”, del resto non elidibile perché conforme alla disposizione normativa.
[1] Studio n. 28-2006/T approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 marzo 2006
[2] Risoluzione del 03/01/1983 n. 250666 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
[3] Risoluzione del 16/12/1986 n. 220210 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
[4] Risoluzione del 04/01/2012 n. 1 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
[5] Sentenza n. 45/67/13 del 5 novembre 2012 depositata il 28 gennaio 2013
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